Il Consorzio ARGO 
                    presenta una sua proposta in merito all’articolo 52 – Pneumatico 
                    Fuori Uso della bozza del Testo unico ambientale. Da un analisi 
                    del testo quello che si evince, e che il Consorzio tiene ad 
                    evidenziare, e che si parla in termini generali di gestione 
                    da parte di produttori ed importatori di pneumatici senza 
                    conferire la giusta precisazione sulle modalita della 
                    gestione e a quali forme di recupero o trattamento 
                    si intenda fare ricorso.  
                    Si ritiene sia necessario precisare che,al fine di incentivare 
                    un recupero effettivo e non solo virtuale, magari mal celato 
                    dietro forme di smaltimento abusivo ed incontrollato, che 
                    i centri di smaltimento o recupero debbano essere “conformi 
                    alle disposizioni vigenti in materia nonche ai requisiti ed 
                    alle norme tecniche che saranno stabilite con il Decreto del 
                    Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio, di 
                    concerto con quello dell’industria, d’intesa con la Conferenza 
                    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
                    autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi nel termine di centoventi 
                    giorni dall’entrata in vigore della presente legge”. 
                     
                    Altra richiesta riguarda l’effettivo coinvolgimento 
                    e l’attivazione delle capacita produttive nazionali e della 
                    filiera operativa gia esistente sul territorio, soggetti 
                    essenziali al raggiungimento e all’attuazione stessa del decreto 
                    in questione. Altro punto su cui vengono richieste modifiche 
                    e quello relativo agli oneri di finanziamento a carico 
                    dei produttori, importatori ed utenti finali di pneumatici. 
                    Viene posta a carico del produttore la sola responsabilita 
                    di incassare il contributo dal consumatore attraverso una 
                    maggiorazione del prezzo di vendita che andra a loro riversata 
                    tramite la struttura aggregata. Il sistema, cosi come presentato 
                    nella bozza del decreto, rischia di risultare eccessivamente 
                    oneroso per il consumatore, che, oltretutto, non avrebbe alcuna 
                    tutela in merito. Quello che si richiede e in fine una riduzione 
                    dei costi a carico del sistema, in particolare quelli che 
                    ricadono sull’utente finale e sulle municipalita. 
                     
                    Viene ritenuta insufficiente, o meglio inesistente, l’attenzione 
                    riservata agli impegni e agli obblighi che i produttori debbono 
                    assumersi circa la destinazione finale del rifiuto o il rispetto 
                    della direttiva discarica. Nel decreto, infatti, non e presente 
                    alcun impegno in termini di gestione fisica del rifiuto, dei 
                    trasporti dello stesso e del suo trattamento ne viene prevista 
                    alcuna sanzione per il mancato raggiungimento di un qualsiasi 
                    obiettivo ambientale.  
                    A questo proposito il Consorzio chiede l’aggiunta di due commi 
                    (5 – 6) che riportiamo per intero: 
                     
                    Comma 5 “In caso di mancato raggiungimento nei termini 
                    dell’obiettivo del riciclaggio, con decreto del Presidente 
                    del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente 
                    e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro 
                    delle Attivita Produttive, ai pneumatici sono applicate misure 
                    di carattere economico proporzionate al mancato raggiungimento 
                    dell’obiettivo, il cui introito e versato alle entrate dello 
                    Stato per essere rassegnato con decreto del Ministero dell’Economia 
                    e delle Finanze ad apposito capitolo del Ministero dell’Ambiente 
                    e della Tutela del Territorio. Dette somme saranno utilizzate 
                    per promuovere ed incentivare le attivita di raccolta, recupero 
                    e smaltimento dei pneumatici fuori uso nell’ambito del programma 
                    triennale dell’ambiente”.  
                  Comma 6 “I produttori e gli importatori di pneumatici, 
                    tramite sistemi individuali o collettivi istituiti per adempire 
                    all’obbligo di cui al comma 1, presentano all’Autorita di 
                    cui all’art. 31, rispettivamente entro il 30 settembre ed 
                    entro il 30 maggio di ogni anno, un programma specifico di 
                    prevenzione e gestione relativo all’anno solare successivo 
                    ed una relazione sulla gestione relativa all’anno solare precedente, 
                    con l’indicazione nominativa dei soggetti che partecipano 
                    al sistema e comprensivo del programma specifico e dei risultati 
                    conseguiti per il recupero e nel riciclo dei pneumatici fuori 
                    uso”.  
                   
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