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NORMATIVA
Etichetta sugli pneumatici per una scelta consapevole
Dal novembre 2012, tutti i nuovi pneumatici venduti nell'UE saranno classificati ed etichettati in base al consumo di carburante, al rumore esterno di rotolamento e all'aderenza sul bagnato. E' quanto prevede un regolamento adottato dal Parlamento volto a aumentare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti stradali. Grazie all'etichetta, simile a quella degli elettrodomestici, i consumatori potranno paragonare le caratteristiche dei diversi pneumatici prima dell'acquisto.
I rivenditori di autoveicoli e di pneumatici dovranno fornire ai clienti informazioni dettagliate sull'efficienza energetica, sulla sicurezza e sulle prestazioni relative al rumore degli pneumatici. La Commissione ha, infatti, approvato in via definitiva la proposta del testo modificata del regolamento sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e altri parametri fondamentali. Un regolamento che andra a completare il quadro normativo in materia e che potrebbe essere d'aiuto, non solo per i singoli individui nella scelta di autovetture meno impattanti, ma anche per le Pubbliche amministrazioni nei loro acquisti verdi.
Istituisce quindi un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire ai consumatori finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.
I negoziatori del Parlamento e del Consiglio avevano raggiunto un accordo a inizio ottobre, quando il relatore Ivo BELET (PPE, BE) aveva sostenuto i vantaggi della nuova legislazione in materia. Il nuovo sistema di etichettatura - aveva dichiarato - "portera a importanti vantaggi sia per l'ambiente sia per i consumatori", mentre i costi supplementari per i produttori dovrebbero restare contenuti. 
Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3, ossia a quelli destinati alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri e pesanti, ai rimorchi e agli semirimorchi. Non si applica invece ai pneumatici ricostruiti, a quelli da fuori strada professionali e a quelli progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1? ottobre 1990. Non si applica nemmeno ai pneumatici di scorta ad uso temporaneo, a quelli di categorie di velocita inferiori a 80 km/h a quelli chiodati e a quelli progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

Fonte: green report.it

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