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Discariche : la revisione del DM 3 Agosto 2005
Il 1° luglio sono entrati in vigore i nuovi limiti di accettabilita per lo smaltimento dei rifiuti in discarica cosi come previsto dal Dlgs 36/2003 e dal Dm 3 agosto 2005 che ne costituisce il disciplinare tecnico.
L’entrata in vigore di questi limiti ha immediatamente reso impossibile il conferimento in discarica della gran parte dei rifiuti. La gestione delle discariche, disciplinate come veri e propri impianti industriali, e stata disciplinata dettagliamente, per la prima volta, dal combinato del Dpr 915/1982 e dalla Delibera Interministeriale 27 luglio 1984 che ne stabilisce i criteri gestionali e costruttivi.
Una norma complessa, vigente per oltre 25 anni fino a quando la comunita europea ha deciso di riscrivere le regole per la gestione dei rifiuti in generale, e della gestione delle discariche in particolare. In Italia la direttiva e stata recepita con il Dlgs 36/2003 che ha introdotto anche nel nostro Paese la nuova classificazione di discariche: per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi;
ne stabilisce i criteri gestionali e costruttivi, e le procedure per la richiesta e l’ottenimento dell’autorizzazione, rimandando ad un apposito decreto ministeriale i criteri e le procedure per l’ammissione dei rifiuti in discarica.
L'articolo 17, DLgs 36/2003 fissava originariamente nel 16 luglio 2005 il termine ultimo per mettere in regola le anomalie. Tale termine e stato oggetto di numerose proroghe fino all’ultimo il Dl 208/2008. In Francia, con maggiore pragmatismo, e stato stabilito che tutte le discariche per rifiuti non pericolosi sono solo per non pericolosi; quindi, non e necessario fare il test di cessione ma solo verificare con test di conformita il rifiuto ammissibile in discarica.
Farlo anche in Italia sarebbe troppo semplice, perche risolutivo e aiuterebbe aziende e Autorita deputate al rilascio delle autorizzazioni. Nessuna chiarezza viene, invece, ad oggi, fatta sia per la caratterizzazione dei rifiuti ai fini della smaltibilita in discarica, sia ai fini della classificazione dei rifiuti pericolosi o non pericolosi, se la restituzione del dato analitico sia da riferire al peso del rifiuto tal quale o al peso del rifiuto secco.
Fino ad oggi tutto questo e stato disciplinato dalla Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984 che per entrambi i casi faceva un esplicito riferimento al peso del rifiuto tal quale (che e quello che viene deposto in discarica).
Nulla toglie che dopo 25 anni questo possa essere cambiato, ma devono essere forniti elementi di certezza tecnica e normativa. Invece, ad oggi, la bozza di Dm tace.
Fonte: www.reteambiente.it
Info n° 12 : Estate 2009

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