TITOLO
I
Art. 1) - Denominazione
E' costituito un Consorzio con attivita interna denominato
ARGO, Consorzio Nazionale Volontario Riciclaggio Gomma.
Art.2) - Sede
Il Consorzio ha sede in Campogalliano (Modena), Via Barchetta
6.
Il Consorzio ha facolta di istituire o sopprimere sedi secondarie
di qualsiasi specie, recapiti ed uffici di rappresentanza,
nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 3) - Durata
La durata del Consorzio e fissata fino al 31/12/2050 e potra
essere prorogata anche piu volte per deliberazione dell'assemblea
dei soci, anche in sede di liquidazione, salvo anticipato
scioglimento.
TITOLO
II -------------------
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Art.4) Scopo
Scopo del Consorzio e promuovere e coordinare l’attivita di
raccolta, riciclaggio, riutilizzo, e recupero dei pneumatici
usati e altri rifiuti o scarti in gomma, attraverso procedimenti
industriali che ne consentano un effettivo riutilizzo in cicli
produttivi o energetici al fine di ridurre i quantitativi
smaltiti in discarica o dispersi nell’ambiente. Il Consorzio
non ha scopo di lucro.
Art.5) – Oggetto sociale
Il Consorzio per il conseguimento dello scopo sociale potra:
promuovere i contatti con Enti Privati e Pubblici, anche territoriali,
Aziende Municipalizzate, Universita ed Enti di Ricerca, Associazioni,
e qualsiasi altro ente o soggetto che per la sua specifica
attivita risulti di interesse per il Consorzio.
Incoraggiare la regolamentazione delle zone di raccolta dei
pneumatici e altri scarti in gomma da avviare al successivo
riciclaggio, riutilizzo, recupero od altra forma di trattamento.
Valutare, con riferimento alle suddette zone, le quantita
disponibili di pneumatici usati e altri scarti in gomma, ed
i relativi sbocchi del materiale trasformato.
Individuare le condizioni minime di conferimento dei pneumatici
e altri scarti in gomma presso i centri dei consorziati a
garanzia della qualita del servizio reso e del rispetto della
normativa vigente.
Coordinare le potenzialita produttive delle aziende consorziate
attraverso l’interscambio di conoscenze professionali e tecnologiche
che consentano lo sviluppo delle imprese consorziate. Promuovere
la formazione e specializzazione del personale da impiegare
negli impianti dei consorziati.
Organizzare mostre, fieri, convegni, ricerche e indagini di
mercato, borse di studio, campagne di informazione e ogni
altro evento o attivita idonei ad informare e sensibilizzare
correttamente la Pubblica Amministrazione, operatori del settore
e pubblica opinione in genere, al fine di facilitare il raggiungimento
dello scopo del Consorzio.
Promuovere e favorire l’utilizzo dei materiali e prodotti
ottenuti dal attivita di riciclaggio, riutilizzo, recupero,
od altra forma di trattamento.
Promuovere e partecipare a progetti di Ricerca, innovazione,
trasferimento tecnologico, realizzazione di standard qualitativi,
creazioni di marchi di qualita, da solo o in partenariato
con altri enti, associazioni, imprese, ed ogni altra attivita
idonea ad individuare nuove applicazioni, materie, prodotti,
e sbocchi di mercato in genere, per il materiale trasformato
dai centri di trattamento.
Rappresentare gli associati nella stipula di accordi nazionali
di settore.
Qualsiasi altra attivita utile ed idonea al raggiungimento
dello scopo sociale, non in contrasto con la normativa vigente
e con il presente statuto.
Art.6) – Operazioni necessarie al raggiungimento dello scopo
Il Consorzio potra inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari
e immobiliari, necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto
sociale, purche sempre nell’ambito degli scopi mutualistici.
In particolare il Consorzio potra assumere interessenze e
partecipazioni in enti, associazioni, societa, costituite
o costituende, aventi scopi analoghi o affini, in Italia oppure
all’estero, contrarre finanziamenti e mutui ipotecari e prestare
fideiussioni e garanzie di qualsiasi genere, anche a favore
di terzi, nei limiti consentiti dal D.Lgs n. 385/1993.
Sono espressamente escluse le attivita di cui alla Legge 1/91
e le altre attivita vietate o riservate dalla legislazione
vigente.
Art.7) – Obbligazioni sociali
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio da persone
che, a norma del presente statuto ne hanno la rappresentanza,
i terzi possono fare valere i propri diritti esclusivamente
sul fondo consortile.
TITOLO
III------------------
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Art.8) – Requisiti di ammissione
I soci del Consorzio devono essere imprese che esercitano
le attivita di cui al primo comma n. 1,2,3 e 5 dell.art. 2195
del Cod. Civ. e imprese artigiane di cui alla legge 8 Agosto
1985 n. 443.
Possono diventare soci del Consorzio anche Enti Privati e
Pubblici, anche territoriali, Aziende Municipalizzate, Universita
ed Enti di Ricerca, Associazioni, e qualsiasi altro ente o
soggetto che per la sua specifica attivita risulti di interesse
per il Consorzio.
Art. 9) - Domanda di Ammissione
Chi intende divenire socio del Consorzio, sia per sottoscrizione
diretta che per trasferimento, deve presentare al Consiglio
Direttivo apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante, contenente:
i dati anagrafici completi del soggetto richiedente e del
legale rappresentante;
l’attivita effettivamente svolta, la sede in cui viene esercitata,
ed il possesso dei requisiti di cui al presente statuto
se impresa, il certificato CCIAA, attestante l’iscrizione
al registro imprese, completo di dichiarazione di vigenza;
la dichiarazione di accettare incondizionatamente le disposizioni
dello statuto e dell’eventaule regolamento interno;
copia del bilanci degli ultimi due esercizi, o comunque un
bilancio aggiornato se la societa e di recente costituzione;
per le societa, gli enti pubblici e privati, le associazioni,
i consorzi e le societa consortili, e ogni organismo avente
carattere collettivo, copia della delibera dell’organo competente
da cui risulti espressa la volonta di adesione al Consorzio
e l’indicazione della persona designata, munita dei necessari
poteri.
Copia della contabile bancaria comprovante l’avvenuto versamento
a mezzo bonifico della quota di iscrizione.
Sulla domanda di ammissione a socio delibera il Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione utile, L’ammissione e subordinata
al gradimento espresso con parere favorevole dell’unanimita
dei componenti del Consiglio Direttivo presenti alla riunione.
Art. 10) - Diritto di voto
Ogni Consorziato ha diritto in assemblea ad un solo voto,
qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta, che potra
esercitare solo se in regola con il versamento della quota
di iscrizione e partecipazione.
Art. 11) - Obblighi dei Consorziati
I Consorziati sono tenuti:
alla scrupolosa osservanza del presente statuto, del regolamento
interno, delle deliberazioni degli organi sociali;
a non aderire ad altre forme associative le cui finalita siano
in contrasto o incompatibili con quelle perseguite dal Consorzio,
nonche astenersi dal compiere attivita in conflitto di interessi
con il Consorzio;
a versare puntualmente la quota di iscrizione e di partecipazione,
e di ogni altra somma a qualsiasi titolo dovuta al Consorzio;
a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo le modifiche
dell’attivita svolta, della forma giuridica, delle sede legale
ed operativa, e dei nomi delle persone destinate a rappresentarli;
ad essere in regola con le disposizioni di legge in materia
di recupero del rifiuti.
Art. 12) - Recesso
Il Consorziato puo recedere dal Consorzio in qualsiasi momento
mediante richiesta scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di delibera del Consiglio
Direttivo. Il Consorziato che recede e tenuto al versamento
delle quote di partecipazione ancora dovute, oltre al versamento
per intero della quota di partecipazione dell’esercizio in
corso al momento della presentazione della richiesta.
Art. 13) - Esclusione
Il Consiglio Direttivo puo deliberare l’esclusione del Consorziato
che:
abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l’ammissione
al Consorzio;
sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sia sottoposto
ad altre procedure concorsuali;
non abbia provveduto, o provveduto solo in parte, al versamento
della quota di iscrizione o partecipazione;
non abbia rispettato qualsivoglia obbligo contratto nei confronti
del Consorzio;
abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni
del presente Statuto, del Regolamento, o delle deliberazioni
degli organi del Consorzio;
abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
non possa partecipare al conseguimento degli scopi consortili.
L’esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata
al consorziato, entro 15 giorni dalla delibera di esclusione,
dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno.
Art 14) - Sospensione
Il Consiglio Direttivo puo adottare la sospensione dell’esercizio
dei diritti di voto e sociali in genere, nei confronti dei
soci i quali, pur nel rispetto degli obblighi consortili di
cui all’art. 11 e non ricorrendo contemporaneamente altri
casi di esclusione di cui all’art.13, sono in ritardo nel
versamento della quota di partecipazione da piu di dodici
mesi. Dal momento della sospensione viene interrotta la maturazione
a carico del Consorziato della quota partecipazione dovuta.
Il reintegro nell’esercizio dei diritti avviene previo versamento
di quanto dovuto ed in seguito a delibera di reintegro da
parte Consiglio Direttivo.
TITOLO
IV ------------------ •
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Art.15) – Fondo Consortile – Fondo di riserva
Il Fondo Consortile e di ammontare variabile ed e costituito
dalle quote di iscrizione sottoscritte da ciascun consorziato
al momento di ammissione al Consorzio.
Fanno parte integrante del fondo consortile le quote di iscrizione,
gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea
dei consorziati a specifici fondi di riserva e le quote straordinarie
a carico dei consorziati, determinate dall’assemblea ordinaria.
I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto
essere distribuiti sotto qualsiasi forma, sia durante la vita
del Consorzio che all’atto del suo scioglimento.
Art.16) – Quota di iscrizione e quota di partecipazione
La quota di iscrizione e dovuta una sola volta all’atto dell’adesione
al Consorzio, e concorre alla formazione del Fondo Consortile.
La quota di partecipazione e annuale e concorre alla copertura
delle spese di gestione.
L’ammontare delle quota di iscrizione e partecipazione viene
determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, in sede di
predisposizione del bilancio preventivo, e sottoposta all’Assemblea
per la ratifica in sede di approvazione del bilancio.
Art.17) – Accrescimento quote
Nessuna somma, a qualsivoglia titolo, e dovuta al Consorziato
recesso o escluso.
Art.18) – Trasferimento quote
Le quote del Consorzio sono trasferibili sia per atto tra
vivi che per mortis causa, previo parere favorevole del Consiglio
Direttivo, secondo le modalita previste dall’art.9.
Art.19) – Trasferimento dell’Azienda
In caso di trasferimento dell’azienda del consorziato, sia
per atto tra vivi che per causa di morte, l’acquirente subentra
nel contratto di Consorzio, previo parere favorevole del Consiglio
Direttivo, secondo le modalita previste dall’art.9.
TITOLO
V --------------- •
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Art.20) – Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Presidente
uno o piu Vice Presidenti
eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti
un Direttore o Segretario, se nominato
Comitati Tecnici e Commissioni, se nominati
Art.21) – Assemblea dei Consorziati
L’Assemblea e convocata presso la sede del Consorzio ed in
ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene
opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei Consorziati,
e negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla Legge,
mediante un avviso di convocazione da spedire per raccomandata,
o fax, o e-mail, o altro mezzo equivalente, almeno dieci giorni
prima del giorno fissato per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo,
il giorno e l’ora stabilite per l’adunanza sia di prima che
dell’eventuale seconda convocazione, la quale non puo tenersi
nello stesso giorno, e l’elenco delle materie da trattare.
In caso di urgenza la convocazione puo essere fatta con telegramma
o fax da spedire tre giorni prima di quello fissato per la
riunione. In mancanza delle formalita suddette, l’Assemblea
si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati
tutti i Consorziati e sono intervenuti tutti i componenti
del Consiglio Direttivo e, se nominati, del Collegio dei Revisori.
Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti puo opporsi
alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga
non sufficientemente informato.
Art.22) – Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea e presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero,
in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente,
dal Vice Presidente piu anziano in caso di piu Vice Presidenti.
In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, l’Assemblea
nomina essa stessa il proprio Presidente. Delle riunioni dell’Assemblea
deve redigersi verbale che e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea
e dal Segretario da essa nominato.
Art.23) - Partecipazione all’Assemblea
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Consorziati
in regola con il versamento con la quota di iscrizione e partecipazione
al Consorzio, e per i quali non ricorrano una delle condizioni
previste dagli articoli 11, 12, 13, e 14.
Art.24) – Rappresentanza in Assemblea
Il Consorziato e rappresentato in Assemblea dal legale rappresentante
o da un suo delegato. Il delegato puo essere scelto fra i
Consorziati presenti in Assemblea. La delega deve essere scritta
e va conservata dal Consorzio. La stessa persona puo rappresentare
piu di un Consorziato.
Art.25) – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria:
approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti
e delle perdite;
approva il bilancio preventivo;
elegge i membri del Consiglio Direttivo in numero da tre a
quattordici;
approva il regolamento;
delibera sull’ammontare del contributo in conto esercizio
(quota di partecipazione) e della quota di iscrizione, e di
eventuali quote straordinarie e altri contributi a favore
del Consorzio;
nomina, se necessario, tre Revisori effettivi e tra questi
il Presidente del Collegio, oltre a due supplenti;
delibera sugli altri oggetti della gestione del Consorzio
riservati alla sua competenza dallo Statuto o dalla Legge,
o su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, per
l’approvazione dello Stato Patrimoniale e del conto dei Profitti
e delle Perdite.
L’Assemblea in prima convocazione e validamente costituita
qualora sia presente o rappresentata la meta piu uno dei Consorziati.
L’Assemblea in seconda convocazione e validamente costituita
qualunque sia il numero dei Consorziati presenti o rappresentati.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono
approvate a maggioranza dei presenti, sia direttamente che
per delega.
Art.26) – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull’eventuale
scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori
e dei loro poteri, nonche su qualsiasi altro argomento devoluto
alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con
il voto favorevole dei due terzi dei Consorziati, in seconda
convocazione delibera con il voto favorevole di piu della
meta dei presenti.
Art.27) – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e composto da tre a quattordici membri,
eletti dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri
e le attribuzioni per la gestione del Consorzio, che non siano
riservati per Legge o per Statuto all’Assemblea dei Consorziati.
Spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo:
eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed uno o piu
Vice Presidenti;
fissare le politiche e le direttive generali di azione del
Consorzio;
redigere il progetto di bilancio con lo Stato Patrimoniale
ed il conto dei Profitti e delle Perdite, secondo le vigenti
disposizioni di legge, corredato da una relazione sull’andamento
della gestione e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria
per l’approvazione, unitamente al bilancio preventivo delle
spese dell’esercizio successivo;
determinare l’ammontare del contributo in conto esercizio
(quota di partecipazione) e della quota di iscrizione, e di
eventuali quote straordinarie e altri contributi a favore
del Consorzio, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
deliberare sull’ammissione di nuovi Consorziati;
deliberare sul recesso, l’esclusione, la sospensione dei Consorziati;
nominare eventuali Direttori, Segretari, Comitati Tecnici
e Commissioni, fissandone poteri e mansioni;
deliberare su ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti,
ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni
trimestre.
E’ altresi convocato su richiesta della meta piu uno dei suoi
membri. La convocazione e fatta mediante lettera, telegramma,
fax, e-mail, o altro mezzo equivalente, contenente l’indicazione
del luogo, del giorno, e dell’ora della riunione, nonche l’elenco
delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni
prima di quello fissato per la riunione, ovvero in caso di
urgenza, due giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.
Per la validita delle deliberazioni del Consiglio e necessaria
la presenza della meta dei suoi componenti oltre al presidente
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parita
di voti prevale quello del Presidente. Il verbale della riunione
e redatto dal Segretario del Consorzio, se nominato, ovvero
da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale e
sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto. Non e
ammessa la delega ad un altro componente del Consiglio.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell’esercizio vengono
a mancare uno o piu Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli
con apposita deliberazione a norma dell’art.2386 del Cod.
Civ.
Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente
o Vice Presidente, il Consiglio cosi reintegrato sceglie tra
i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente che ricopre
la carica fino all’Assemblea successiva; anche i Consiglieri
cooptati cessano dall’ufficio in occasione di talle Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti
in carica convocano d’urgenza l’Assemblea perche provveda
alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme
con quelli in carica all’atto delle loro nomine. Se vengono
a cessare tutti i Consiglieri, l’Assemblea, per la nomina
dei nuovi Consiglieri e immediatamente convocata anche da
un solo Consorziato.
I Consiglieri non devono prestare alcuna cauzione. Spetta
all’Assemblea attribuire loro eventuali compensi per l’opera
prestata.
Art.28) – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni
ed e rieleggibile. Il Presidente:
convoca e presiede l’Assemblea dei Consorziati ed il Consiglio
Direttivo;
da le opportune disposizioni per le esecuzioni delle deliberazioni
prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea;
propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e del
Segretario, delle Commissioni e dei Comitati Tecnici;
assume il personale del Consorzio;
vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
accerta che si operi in conformita agli interessi del Consorzio;
conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo,
procure sia speciali che generali;
Il Presidente non puo assumere posizioni o impegnare il Consorzio
senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi e
sostituito dal Vice Presidente. In caso di piu Vice Presidenti
da quello piu anziano. Il Vice Presidente dura in carica tre
anni ed e rieleggibile.
Art.29) - Rappresentanza del Consorzio – Firma Sociale
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio
di fronte ai terzi ed in giudizio con facolta di promuovere
azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado
di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza
e la firma sociale spettano al Vice Presidente. In caso di
piu Vice Presidenti a quello piu anziano.
Art.30) - Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, ove questo organo sussista, salvo l’obbligo
di cui all'art.2488 del Codice Civile, e composto di tre membri
effettivi e due supplenti. I Sindaci durano in carica un triennio
e sono rieleggibili.
L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio
Sindacale determina il compenso loro spettante.
Art.31) – Controllo dei Consorziati
Qualora non sussista il Collegio Sindacale, ciascun Consorziato
ha diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento
degli affari sociali e consultare i libri sociali, in qualsiasi
momento.
I soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale
hanno inoltre diritto di far eseguire annualmente, a proprie
spese, la revisione della gestione.
TITOLO
VI -------------- •
Inizio Pagina
Art.32) - Direttore e Segretario
L’esecuzione delle delibere e la Segreteria del Consorzio
possono essere affidate ad un Direttore e/o un Segretario,
con le facolta, le attribuzioni ed i poteri determinati dal
Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
Direttore e Segretario non possono essere scelti tra i Consorziati.
Partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo.
Art.33) - Commissioni e Comitati Tecnici
Il Consiglio Direttivo puo nominare, scegliendo tra Consorziati
e non, Commissioni e Comitati Tecnici, affidando loro determinate
mansioni ed incarichi. Sia le Commissioni che i Comitati Tecnici
non possono rappresentare il Consorzio nei confronti dei terzi.
Possono partecipare alle Assemblee e ai Consigli Direttivi
nel caso vengano dibattuti argomenti di loro competenza e
solo su invito del Presidente del Consorzio.
TITOLO
VII ------------- •
Inizio Pagina
Art.34) - Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite
che, insieme, costituiscono il bilancio del Consorzio. L’assemblea
per l’approvazione del bilancio e convocata entro due mesi
dalla chiusura dell’esercizio, in tempo utile affinche, entro
lo stesso termine, il Consiglio Direttivo possa depositare
il bilancio approvato dall’Assemblea al Registro delle Imprese.
Art.35) - Risultato di gestione
E’ vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni
genere sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche
in caso di scioglimento del Consorzio.
TITOLO
VIII ------------- •
Inizio Pagina
Art.36) - Regolamento
Il Consiglio di Amministrazione puo predisporre un Regolamento
Interno della societa, da sottoporre all'Assemblea ordinaria
per la sua approvazione.
Copia della proposta di regolamento dovra essere inviata ai
soci unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea.
Art.37) - Liquidazione e Scioglimento
In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea straordinaria
provvede alla nomina di uno o piu liquidatori ed alla determinazione
dei relativi poteri. Il Patrimonio consortile rimanente, una
volta effettuato tutto il pagamento di tutte le passivita
(ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione
al fondo consortile in misura non superiore al loro valore
nominale), verra devoluto con deliberazione dell’Assemblea
straordinaria ad Organismi aventi scopi consortili o finalita
sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.
TITOLO
IX------------- •
Inizio Pagina
Art.38) - Clausola Compromissoria
Il Consorzio e sottoposto alla competenza dell’autorita giudiziaria
di Modena; peraltro, qualunque controversia che possa sorgere
tra il Consorzio ed i soci o i loro eredi ed aventi causa,
i loro eredi od aventi causa, tra i medesimi e gli amministratori
o i liquidatori per l’esecuzione ed interpretazione dei patti
sociali, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa
disciplina inderogabile, e devoluta ad un Collegio dispari
di arbitri, i cui membri saranno nominati uno da ciascuna
delle parti ed il restante od i restanti dagli arbitri cosi
nominati, cosi da rendere dispari la composizione del Collegio.
In caso di inerzia, provvede il Presidente del Tribunale di
Modena entro trenta giorni dalla istanza della parte piu diligente,
cosi come provvede in caso di mancato accordo sulla nomina
dei restanti arbitri.
Il Collegio Arbitrale funzionera con i poteri di amichevole
compositore e provvedera anche in merito alle spese e competenze
spettanti agli arbitri medesimi.
Art.39) - Rinvio alle disposizioni del Codice Civile
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile
e nelle altre leggi vigenti.
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